Sentenza — n. 12152/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: URSU BABI GHEORGHITA nato il 18/03/1970 IORDACHI ADRIAN nato il 30/03/1986 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale è sata affermata la responsabilità penale di Ursu Babi Gheorghita e Iordachi Adrian in relazione al reato di tentato furto aggravato, consumato il 27 luglio 2010. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale si deducono plurime violazioni della legge processuale nel giudizio di secondo grado. 3. Il rilievo del decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 7 novembre 2019 in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, impone di prendere atto dell'intervenuta causa estintiva, in presenza di censure che superano il vaglio di inammissibilità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non sussistono, invece, i presupposti per il proscioglimento nel merito. In presenza di una causa di estinzione del reato, invero, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e, nel caso al vaglio, è la stessa articolazione delle censure che, devolvendo a questa Corte il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e la necessaria contestualizzazione del ricorso gerarchico contenente le espressioni diffamatorie, finisce per richiedere a questa Corte un inevitabile approfondimento. Per altro verso, l'assenza di statuizioni civili, così come la prospettazione di un ulteriore concreto interesse dei ricorrenti, preclude il sindacato sul vizio della motivazione. 4. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo già decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estenso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 51 cod. pen; Sentenza — n. 12152/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale è sata affermata la responsabilità penale di Ursu Babi Gheorghita e Iordachi Adrian in relazione al reato di tentato furto aggravato, consumato il 27 luglio 2010. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale si deducono plurime violazioni della legge processuale nel giudizio di secondo grado. 3. Il rilievo del decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 7 novembre 2019 in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, impone di prendere atto dell'intervenuta causa estintiva, in presenza di censure che superano il vaglio di inammissibilità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non sussistono, invece, i presupposti per il proscioglimento nel merito. In presenza di una causa di estinzione del reato, invero, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e, nel caso al vaglio, è la stessa articolazione delle censure che, devolvendo a questa Corte il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e la necessaria contestualizzazione del ricorso gerarchico contenente le espressioni diffamatorie, finisce per richiedere a questa Corte un inevitabile approfondimento. Per altro verso, l'assenza di statuizioni civili, così come la prospettazione di un ulteriore concreto interesse dei ricorrenti, preclude il sindacato sul vizio della motivazione. 4. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo già decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estenso
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: URSU BABI GHEORGHITA nato il 18/03/1970 IORDACHI ADRIAN nato il 30/03/1986 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale è sata affermata la responsabilità penale di Ursu Babi Gheorghita e Iordachi Adrian in relazione al reato di tentato furto aggravato, consumato il 27 luglio 2010. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale si deducono plurime violazioni della legge processuale nel giudizio di secondo grado. 3. Il rilievo del decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 7 novembre 2019 in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, impone di prendere atto dell'intervenuta causa estintiva, in presenza di censure che superano il vaglio di inammissibilità, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non sussistono, invece, i presupposti per il proscioglimento nel merito. In presenza di una causa di estinzione del reato, invero, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e, nel caso al vaglio, è la stessa articolazione delle censure che, devolvendo a questa Corte il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e la necessaria contestualizzazione del ricorso gerarchico contenente le espressioni diffamatorie, finisce per richiedere a questa Corte un inevitabile approfondimento. Per altro verso, l'assenza di statuizioni civili, così come la prospettazione di un ulteriore concreto interesse dei ricorrenti, preclude il sindacato sul vizio della motivazione. 4. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo già decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estenso