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Ordinanza — n. 12150/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12150/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABENI MARCO nato a ROMA il 12/01/1970 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la finalità di profitto in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto non devoluto con l'appello e, dunque, inedito (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686) ed è, comunque, del tutto aspecifico, non confrontandosi con l'intervenuta riqualificazione giuridica del tatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12150/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto non devoluto con l'appello e, dunque, inedito (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686) ed è, comunque, del tutto aspecifico, non confrontandosi con l'intervenuta riqualificazione giuridica del tatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione fine di indebito profitto reati contro il patrimonio furto aggravato recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABENI MARCO nato a ROMA il 12/01/1970 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la finalità di profitto in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto non devoluto con l'appello e, dunque, inedito (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686) ed è, comunque, del tutto aspecifico, non confrontandosi con l'intervenuta riqualificazione giuridica del tatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente