Ordinanza — n. 12149/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento de vizio totale o parziale di mente è formulato del tutto genericamente, evocando promiscuamente il difetto di imputabilità e l'elemento soggettivo del reato, e, comunque, non si confronta con la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 12149/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento de vizio totale o parziale di mente è formulato del tutto genericamente, evocando promiscuamente il difetto di imputabilità e l'elemento soggettivo del reato, e, comunque, non si confronta con la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pag. 4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento de vizio totale o parziale di mente è formulato del tutto genericamente, evocando promiscuamente il difetto di imputabilità e l'elemento soggettivo del reato, e, comunque, non si confronta con la motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che hanno escluso - con argomentazione non irragionevole - l'incidenza del disturbo psichico documentato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente