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Ordinanza — n. 12146/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unsupported denial of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft and the refusal of general mitigating circumstances. The court ruled that the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, while the second lacked decisive elements not raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or unsupported denials of mitigating circumstances are inadmissible as they lack the requisite legal ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints general mitigating circumstances cassation review limits procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove valore aggiunto degli elementi di prova attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ELVIS nato il 22/10/1984 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, mentre il ricorrente non prospetta alcun elemento decisivo, in ipotesi ingiustificatamente ignorato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente