Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal qualification challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of the facts under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing for a different classification. The court rejected this claim as manifestly unfounded, citing established case law that validates the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law regarding the legal qualification of facts is manifestly unfounded based on consolidated jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1967 avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per il quale a Ciro Di Sarno è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Takox, Rv. 273633); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente