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Ordinanza — n. 12143/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds regarding criminal conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elio Mazza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazza challenged the lower court's rejection of his request for an expert opinion on his criminal responsibility and the specific sentencing for burglary, arguing procedural errors and legal violations. The court rejected these arguments as they were too generic, merely repetitive of already decided points, and lacked the necessary specificity required for a valid appeal in this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements and are declared inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic appeal grounds repetitive arguments rejection specificity requirement court costs and fine spese di difesa eccezioni difensive circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle attenuanti generiche ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
Art. 61 n.5 cod. pen.
pen., delle attenuanti generiche ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402; Sez.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095
282402; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) ed è, comunque, aspecifico in quanto la recidiva è ostativa ad un diverso esito del giudizio di comparazione tra circostanze;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ELIO nato a ASTI il 09/11/1966 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della reiezione della richiesta di perizia, finalizzata all'accertamento dell'imputabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto generico ed assertivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Elio Mazza per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., delle attenuanti generiche ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) ed è, comunque, aspecifico in quanto la recidiva è ostativa ad un diverso esito del giudizio di comparazione tra circostanze;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi