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Ordinanza — n. 12142/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12142/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDONA UGO nato a PADOVA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che i cinque motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio della in riferimento all'affermazione di responsabilità di Ugo Zandonà per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4, suWesercizio in fatto dei poteri gestori della fallita e sulla disponibilità esclusiva delle scritture, trasferite presso altra società del ricorrente, nonché sul dolo specifico, correlato alla dismissione di asset aziendali senza corrispettivo); per altro verso, i motivi - che replicano essenzialmente le stesse censure - finiscono per richiedere una rivalutazione in fatto, insistendo sul ruolo dell'amministratore di diritto, mai indagato, che tuttavia non dispiega alcun effetto preclusivo all'affermazione di responsabilità del dominus della fallita, come ampiamente ricostruito nelle conformi sentenze di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, suWesercizio in fatto dei poteri gestori della fallita e sulla disponibilità esclusiva delle scritture, trasferite presso altra società del ricorrente, nonché sul dolo specifico, correlato alla dismissione di asset aziendali senza corrispettivo); per altro verso, i motivi - che replicano essenzialmente le stesse censure - finiscono per richiedere una rivalutazione in fatto, insistendo sul ruolo dell'amministratore di diritto, mai indagato, che tuttavia non dispiega alcun effetto preclusivo all'affermazione di responsabilità del dominus della fallita, come ampiamente ricostruito nelle conformi sentenze di merito;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie amministrazione infedele ufficiale dei fallimenti omissione della contabilità uso di un documento falso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDONA UGO nato a PADOVA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i cinque motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio della in riferimento all'affermazione di responsabilità di Ugo Zandonà per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4, suWesercizio in fatto dei poteri gestori della fallita e sulla disponibilità esclusiva delle scritture, trasferite presso altra società del ricorrente, nonché sul dolo specifico, correlato alla dismissione di asset aziendali senza corrispettivo); per altro verso, i motivi - che replicano essenzialmente le stesse censure - finiscono per richiedere una rivalutazione in fatto, insistendo sul ruolo dell'amministratore di diritto, mai indagato, che tuttavia non dispiega alcun effetto preclusivo all'affermazione di responsabilità del dominus della fallita, come ampiamente ricostruito nelle conformi sentenze di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il President