Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MARCELLO nato a SANREMO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla recidiva è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la sussistenza della pericolosità disvelata dal reato, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il secondo motivo, con il quale è stato dedotta analoga censura quanto all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, resta assorbito dalle superiori considerazioni;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale nella determinazione della pena base e nella riduzione per il tentativo è manifestamente infondato perché entrambe le valutazioni implicano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione importanza del successo d'integrazione valutazione del reinserimento revisione della sentenza penale adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale nella determinazione della pena base e nella riduzione per il tentativo è manifestamente infondato perché entrambe le valutazioni implicano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MARCELLO nato a SANREMO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla recidiva è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la sussistenza della pericolosità disvelata dal reato, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il secondo motivo, con il quale è stato dedotta analoga censura quanto all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, resta assorbito dalle superiori considerazioni;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale nella determinazione della pena base e nella riduzione per il tentativo è manifestamente infondato perché entrambe le valutazioni implicano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente