Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MARCELLO nato a SANREMO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla recidiva è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la sussistenza della pericolosità disvelata dal reato, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il secondo motivo, con il quale è stato dedotta analoga censura quanto all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, resta assorbito dalle superiori considerazioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12141/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale nella determinazione della pena base e nella riduzione per il tentativo è manifestamente infondato perché entrambe le valutazioni implicano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VONA MARCELLO nato a SANREMO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla recidiva è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare la sussistenza della pericolosità disvelata dal reato, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il secondo motivo, con il quale è stato dedotta analoga censura quanto all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze, resta assorbito dalle superiori considerazioni;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione del ne bis in idem sostanziale nella determinazione della pena base e nella riduzione per il tentativo è manifestamente infondato perché entrambe le valutazioni implicano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente