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Ordinanza — n. 12140/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific proof necessity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rodriguez Aguilar de Montanez Edith inadmissible. The appellant argued for a retrial based on alleged witness bias and errors in testimony evaluation, but the court found these grounds too generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate the absolute necessity and decisiveness of the excluded evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic allegations of witness bias or vague references to testimony fragments without proving the absolute necessity of the excluded evidence result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds retrial request witness bias evidence necessity Cassazione Roma procedural dismissal obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ AGUILAR DE MONTANEZ EDITH MARIA nato il 04/07/1968 avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento del motivo di appello finalizzato alla rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico, non specificando il ricorrente l'assoluta necessità e decisività della prova non ammessa e limitandosi a rimarcare la relazione esistente tra il teste e la persona offesa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità è, del pari, generico, risolvendosi nella mera evocazione di un frammento di testimonianza di cui sia assume l'errata valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente