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Ordinanza — n. 12136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALETTA GIULIANA nato a BARI il 25/04/1966 TUFARO SAVERIO nato a AMENDOLARA il 29/05/1960 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALETTA GIULIANA nato a BARI il 25/04/1966 TUFARO SAVERIO nato a AMENDOLARA il 29/05/1960 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Parole chiave

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truffa aggravata frode all'imposta sul valore aggiunto imputazione di furto contraffazione di merci confisca dei proventi di reato sottrazione di energia
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALETTA GIULIANA nato a BARI il 25/04/1966 TUFARO SAVERIO nato a AMENDOLARA il 29/05/1960 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; in particolare, mentre per la posizione della Galetta il ricorso si limita ad invocarne l'estraneità, i rilievi svolti in riferimento al Tufaro s'appalesano versati in fatto, richiedendo a questa Corte una nuova valutazione delle prove; Considerato, nel resto, che il punto relativo all'aggravante del mezzo fraudolento è del tutto aspecifico, al pari della deduzione relativa alla stima dell'alterazione dei consumi, trattandosi di temi vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-7 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione a ciascuna delle due posizioni e pag. 7-8- sull'aggravante e sull'accertamento delle modalità di illecita apprensione dell'energia elettrica);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside