Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge on innocence of conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for aggravated theft by asserting the conduct was merely a joke. The court rejected this argument as too generic and assertive, noting the lower court correctly identified the appellant's attention to multiple cars and the victim's denial of knowing him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal in cassation must be specific and precise; generic assertions regarding the innocence of conduct or the nature of an act are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUZZI IDO CARMINE nato a CETRARO il 05/07/1989 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Ido Carmine Petruzzi per il reato di furto pluriaggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in termini generici ed assertivi riguardo la pretesa inoffensività della condotta, ricondotta ad un mero scherzo, laddove, invece, la sentenza impugnata ha dato atto non solo dell'attenzione rivolta dall'imputato a diverse auto, prima di indirizzarsi su quella prescelta, ma anche delle dichiarazioni della persona offesa, che ha escluso anche solo di conoscere l'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente