Ordinanza — n. 12134/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APETRI COSTEL ANDREI nato il 06/07/1989 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Costei Andrei Apetri tentato furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in termini generici ed essertivi riguardo la pretesa inidoneità del mezzo, laddove, invece, sull'auto dell'imputato venne rinvenuto il carburante oggetto di sottrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 12134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APETRI COSTEL ANDREI nato il 06/07/1989 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Costei Andrei Apetri tentato furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in termini generici ed essertivi riguardo la pretesa inidoneità del mezzo, laddove, invece, sull'auto dell'imputato venne rinvenuto il carburante oggetto di sottrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente