Italian court dismisses appeals as inadmissible due to generic arguments and failure to meet statutory prescription requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Filangeri and Guarino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's finding of liability for aggravated theft and raised a defense of prescription, but their arguments were deemed too generic and assertive without specific legal grounding. Consequently, the court rejected both grounds, ruling that the appeals failed to comply with the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 161 c.p.: Appeals in a jurisdictional review must be specific and substantiated; generic or assertive arguments regarding liability or prescription fail to meet the required standard of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILANGERI PIETRA nato a PALERMO il 25/11/1977 GUARINO FRANCO nato a PALERMO il 21/10/1979 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; Considerato che la deduzione di estinzione per prescrizione del reato è, del pari, aspecificamente formulata, non confrontandosi con la cornice edittale del reato contestato (pari ad anni dieci di reclusione) e, di conseguenza, con il termine di cui all'art. 161 cod. pen. (11 aprile 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente