Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12133/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals as inadmissible due to generic arguments and failure to meet statutory prescription requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Filangeri and Guarino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's finding of liability for aggravated theft and raised a defense of prescription, but their arguments were deemed too generic and assertive without specific legal grounding. Consequently, the court rejected both grounds, ruling that the appeals failed to comply with the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 161 c.p.: Appeals in a jurisdictional review must be specific and substantiated; generic or assertive arguments regarding liability or prescription fail to meet the required standard of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional review inadmissible appeal generic argument prescription defense specificity requirement court costs Cassa delle ammende prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 161 c.p.
art. 161 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILANGERI PIETRA nato a PALERMO il 25/11/1977 GUARINO FRANCO nato a PALERMO il 21/10/1979 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente generico ed assertivo; Considerato che la deduzione di estinzione per prescrizione del reato è, del pari, aspecificamente formulata, non confrontandosi con la cornice edittale del reato contestato (pari ad anni dieci di reclusione) e, di conseguenza, con il termine di cui all'art. 161 cod. pen. (11 aprile 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente