Italian Court dismisses appeals as they merely repeat merit court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Stan Iulian and his wife inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of responsibility for multiple theft crimes, arguing flaws in the reasoning regarding the identification of perpetrators. The court rejected these claims because the arguments were merely a reproduction of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible in the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAN IULIAN nato il 05/05/1977 ZDREZALIU ADRIAN nato il 23/11/1980 ZDREZALIU AIDA nato il 21/05/1979 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per plurimi reati di furto, consumato e tentato, pluriaggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, con particolare riferimento ai tempi ed alle modalità di identificazione degli autori del fatto sub a)); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente