Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merit court's reasoning on license suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to demonstrate the suspension of the driver's license withdrawal, yet the court found the appeal's first ground merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance. Consequently, the court ruled that such repetitive criticism does not constitute a valid ground for review in a jurisdiction limited to legal correctness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 483 c.p.; Art. 666 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA VINCENZO nato a CROPANI il 22/07/1972 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vincenzo Tropea per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, con particolare riferimento all'omessa dimostrazione del provvedimento di sospensione del ritiro della patente, in ogni caso seguito da un successivo provvedimento prefettizio di ritiro); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente