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Ordinanza — n. 12128/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific interest and absorption by lower court's new appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the failure to apply recidivism rules. The appellant argued for a specific interest in having the recidivism rule applied, but the court found this interest absorbed by the appellate court's decision to unify facts with prior judgments. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific interest required by law in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific interest in the admissibility of the ground, particularly when the lower court has already addressed the issue by unifying facts with prior judgments and applying new appeal grounds.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific interest requirement recidivism application legality proceeding absorption of grounds unification of facts Cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVATORE VINCENZO nato a NAPOLI il 05/04/1956 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva, richiesta con l'appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché il ricorrente non deduce quale specifico interesse derivi dall'accoglimento della deduzione, ritenuta assorbita dalla Corte territoriale che, in accoglimento dei motivi nuovi d'appello, ha unificato i fatti con il precedente giudicato, giustificando l'incremento sanzionatorio sulla pena già irrogata in virtù della gravità dei fatti e non già sulla pericolosità dell'agente di cui si è, anzi, rimarcata l'ammissione degli addebiti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente