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Ordinanza — n. 12127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft as motive lacks specificity and is merely enunciated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Marisa and Schila Husovic inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The sole ground of appeal contested the correctness of the court's reasoning but was deemed insufficient because it merely restated the conviction without specific legal arguments. Consequently, the court ruled that such a generic motive is not permitted in a legality review and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if the alleged error in reasoning is merely enunciated and lacks specific legal grounds or distinctiveness required by law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal in Legality Inadmissible Motive Aggravated Theft Specificity Requirement Merely Enunciated Procedural Costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC MARISA nato a ROMA il 24/04/1990 HUSOVIC SCHILA nato a ALBANO LAZIALE il 18/05/1991 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Marisa e Schila Husovic per il reato di furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità in quanto meramente enunciativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente