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Ordinanza — n. 12126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific grounds beyond merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Yacine Soufli inadmissible. The sole ground of appeal contested the reasoning for aggravated theft but was deemed merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce the reasoning already fully examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds aggravated theft Court of Cassazione perseguimento penale per truffa spese per le indagini altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUFLI YACINE nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Yacine Soufli per il reato di furto aggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (V. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che dà conto dell'identificazione dell'imputato e dell'assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente