Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding fraud in bankruptcy quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Luongo's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirement under Italian criminal procedure law. Luongo argued that the lower court erred in quantifying his assets and liabilities regarding fraudulent bankruptcy, but the court found his arguments merely repetitive of issues already resolved by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it did not present new, specific legal grounds distinct from the merits already adjudicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and assertive; generic criticisms of the lower court's reasoning or attempts to reargue points already decided on the merits render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO LUIGI nato a CARIFE il 08/12/1957 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Lc dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Luigi Luongo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, limitandosi il ricorrente a prospettare un errore nella quantificazione del passivo che non esclude la rilevanza penale della distrazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce analoga censura quanto alla bancarotta documentale, è, del pari, assertivo e aspecifico (V. pag. 4 della sentenza impugnata, che dà conto della impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente