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Ordinanza — n. 12123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the factual motivation regarding the appellant's responsibility for dog-related injuries but was deemed insufficient. The court ruled that such arguments constitute mere complaints on facts rather than legal grounds, as they merely repeat points already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of complaints on facts or lacks specific legal grounds, as it must not merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian procedural law Court of Cassation inadmissible appeal mere factual complaints dog bite liability lesioni personali legal merit requirement causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERA MIRKO nato a LUCCA il 05/01/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIUDICE DI PACE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -ribadito dalla memoria tempestivamente trasmessa - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Mirko Pera per il reato di lesioni personali non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sull'ordine impartito al cane a fini miratamente offensivi);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci