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Ordinanza — n. 12122/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for missing acquittal grounds under strict procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to issue an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court ruled this ground was not permitted for appeals against sentencing orders. The decision relied on the specific limitations of Article 448 of the Criminal Procedure Code, which restricts appeal grounds to only those explicitly listed, excluding the omission of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible if based on grounds not expressly listed in the statute, such as the failure to verify acquittal causes under Article 129.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Sentencing Orders Acquittal Grounds Procedural Limitations Cassation Appeal Statutory Exhaustion abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Osserva il collegio che i motivi riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n.
N. 4727 del 2018 Rv. 272014
4727 del 2018 Rv. 272014).
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAVITA MASSIMO nato a NAPOLI il 22/12/1976 avverso la sentenza del 10/11/2020 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti:A udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha applicato a Massimo Bónavita, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati di contraffazione di documenti e tentata truffa aggravata, in rubrica ascrittigli, ritenuta la continuazione.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Osserva il collegio che i motivi riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Stef3ns<F41 4., I DEPOSITATA IN CANCELLER