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Ordinanza — n. 12121/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and unfounded legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for aggravated theft and alleged violations of aggravating circumstances. The court rejected these claims as they constituted mere factual complaints lacking specificity and were unsupported by established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law, not mere factual complaints or reiterative arguments already examined by the trial court.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints aggravated theft Court of Cassation procedural costs aggravamento della pena perseguimento penale per truffa altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019
per tutte rispettivamente Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep.
Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017
279042 e Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA MARCO nato a ROMA il 06/05/1977 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Marco Zara per il reato di furto pluriaggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla assoluta inverosimiglianza della prospettazione difensiva);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alle ritenute aggravanti è - oltre che reiterativo - manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. per tutte rispettivamente Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romano, Rv. 279042 e Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente