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Ordinanza — n. 12120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and unfounded legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual motivation for aggravated theft charges and the application of aggravating circumstances, claiming errors in fact-finding and sentencing. The court rejected these arguments as mere complaints lacking specificity and as manifestly unfounded based on established case law regarding sufficient judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of complaints on facts or are manifestly unfounded, requiring specific legal grounds rather than re-litigation of facts already adequately examined by the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints aggravated theft manifestly unfounded judicial motivation court costs Cassazione truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRIDI SOFIANE BEN RABAH nato il 11/06/1971 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sofiane Ben Rabah Mridi per il reato di furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla identificazione dell'imputato);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze• attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 6-7);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,' con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente