Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and unfounded legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual motivation for aggravated theft charges and the application of aggravating circumstances, claiming errors in fact-finding and sentencing. The court rejected these arguments as mere complaints lacking specificity and as manifestly unfounded based on established case law regarding sufficient judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of complaints on facts or are manifestly unfounded, requiring specific legal grounds rather than re-litigation of facts already adequately examined by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MRIDI SOFIANE BEN RABAH nato il 11/06/1971 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sofiane Ben Rabah Mridi per il reato di furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla identificazione dell'imputato);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze• attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 6-7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,' con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente