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Ordinanza — n. 12118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint lacks legal specificity and violates admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The sole ground of appeal contested the factual motivation regarding the appellant's classification under Article 1, letter B of Legislative Decree 159/2011. The court rejected this because it constituted a mere complaint devoid of specific legal arguments, merely repeating points already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints or grievances lacking specific legal arguments, as such submissions do not contribute to the clarification of legal issues.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere complaint ground lack of specificity Court of Cassazione Legislative Decree 159/2011 procedural inadmissibility costs and fines impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 73 d. Igs. N. 159/2011
Art. 1, lett. B d. Igs. N. 159/2011
3, sulla ritenuta sussunzione del ricorrente entro la categoria prevista dall'art. 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI UMBERTO nato a FOSSACESIA il 11/02/1951 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Umberto Spinelli per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. N. 159/2011 non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta sussunzione del ricorrente entro la categoria prevista dall'art. 1, lett. B) del citato decreto legislativo); n Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente