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Ordinanza — n. 12117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempted theft sentence due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for challenging sentencing decisions. The appellant argued that the trial court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that such arguments are not valid grounds for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if based on general claims of violation of law regarding the absence of acquittal causes, as only specific statutory grounds listed in the code permit such review.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing decision patteggiamento grounds acquittal causes Cassation review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 129, cod. proc. pen.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLI MASSIMILIANO nato a RIETI il 09/12/1975 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di RIETItaUfóavviso -alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rieti ha applicato a Massimiliano Novelli, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di furto tentato in abitazione, al medesimo ascritto.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. peri., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv.. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 dicembre 2021 Il Consigliere e