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Ordinanza — n. 12116/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the declaration of criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the criminal responsibility declaration. The appellant argued against the motivation provided for the declaration of responsibility for threats and injuries, but the court found these objections too generic. The decision relied on the principle that appeals for legitimacy require explicitly stated and argued critical points regarding the factual or legal reasons of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal for legitimacy is inadmissible if the grounds are not specifically stated and argued, as the burden of specificity is proportional to the specificity of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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appeal for legitimacy lack of specificity criminal responsibility declaration inadmissible appeal procedural defect riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGIO COSIMO nato a TARANTO il 25/12/1965 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cosimo [O-Giorgio per i reati di minaccia e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente