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Ordinanza — n. 12115/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for serious injuries and weapon carrying as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary investigation judge's sentencing decision inadmissible. The defendants argued for acquittal under specific procedural articles and challenged the proportionality of the prison terms for serious injuries and weapon carrying. The court ruled that these grievances fall outside the narrow statutory exceptions allowing cassation appeals regarding sentencing applications.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible unless they allege specific statutory grounds such as violation of law regarding the penalty's legality or proportionality, excluding general complaints about the lack of acquittal reasons or mere disproportionality.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing application procedural code proportionality review acquittal reasons Cassation appeal criminal procedure abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ciò premesso, osserva il collegio che i motivi riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò premesso, osserva il collegio che i motivi riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA L sui ricorsi proposti da: EL KAAICHI SOUFIANE nato il 24/04/1989 ALI' MOHAMED nato il 13/10/1998 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAtlato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a El Kaaichi Soufiane e Alì Mohamed, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni quattro di reclusione e di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione ai reati ai medesimi ascritti ai capi a) e b) per il primo e sub c) e d) per il secondo.

2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione della pena (Mohamed Alì) ed alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente (Kaaichi Soufiane) di di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Agli imputati è stata applicata la pena richiesta, in relazione ai reati di lesioni gravissime e porto di strumenti atti ad offendere, come dai medesimi qualificati e circostanziati. Ciò premesso, osserva il collegio che i motivi riguardanti l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014). 3.2.

E', del pari, proposta fuori dei casi previsti l'ulteriore censura. Invero, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbiano proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 dicembre 2021