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Ordinanza — n. 12114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty reduction via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant waived the right to challenge the reduced sentence through a settlement agreement in second instance. The appellant argued for a penalty reduction violation, but the court held that the statutory power to settle under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire proceedings, including cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The power to settle on the penalty granted by Art. 599-bis c.p.p. limits second-instance cognition and creates preclusive effects on the entire proceedings, rendering cassation appeals regarding the agreed penalty measure inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement penalty reduction waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility second instance procedural waiver inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Michele Di Bitonto chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 31 gennaio 2019 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BITONTO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/10/1967 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Michele Di Bitonto chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 31 gennaio 2019 del Tribunale in sede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 495 e 489 cod. pen.. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di.secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr