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Sentenza — n. 12113/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12113/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonio Prota chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 22 marzo 2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 220 I. fall., commesso il 19 settembre 2013.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12113/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 220 I. fall., commesso il 19 settembre 2013.

Parole chiave

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prova del DNA facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima testimone anonimo protezione dei testimoni promozione dell'accusa penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROTA ANTONIO nato a NAPOLI il 14/10/1967 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Antonio Prota chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 22 marzo 2019, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 220 I. fall., commesso il 19 settembre 2013.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata il 18 marzo 2021.

3. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Nel contestare l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, il ricorrente svolge censure in fatto in riferimento all'effettiva conoscenza del fallimento e dei conseguenti obblighi di consegna al curatore della documentazione contabile, oltre che riguardo la esclusiva gestione di fatto della fallita da parte di terzi e l'epoca di insorgenza del dissesto, in tal modo proponendo una inammissibile rivalutazione dei fatti e delle prove, con conseguente inammissibilità della censura.

4. Il secondo motivo è, invece, fondato. 4.1. Nel respingere la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e di determinazione in melius del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello si è limitata ad evocare precedenti penali eterogenei e risalenti al 1991, sostanzialmente sottraendosi ad una effettiva personalizzazione della sanzione, anche alla luce delle ragioni rappresentate a sostegno dell'assoluzione pronunciata in primo grado in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta, contestai ai capi a) e c). 4.2. Il rilevato vulnus motivazionale consente di prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr