Italian court dismisses appeal as generic; lacks specific indicators ignored per sentencing law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and abstract, failing to specify which positive indicators were allegedly ignored. The appellant argued for a more favorable outcome, but the lower court had already analytically addressed all indicators under Article 133 of the Penal Code when reducing the sentence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to justify a re-evaluation of the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; An appeal challenging a criminal sanction is inadmissible if the grounds are generic and abstract, failing to specify which positive indicators were allegedly ignored to justify a more favorable outcome.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mirco Piampiano, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di lesioni gravissime, è del tutto generico ed astrattizzante, non specificando quali positivi indicatori, asseritamente ignorati, avrebbero determinato un esito più favorevole per il ricorrente; la sentenza impugnata, per contro, nel rideterminare in melius la pena all'esito dell'esclusione di un'aggravante, ha dato atto analiticamente degli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen., giustificando la sanzione come in concreto commisurata; (v., in particolare, pagg. 5-6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente