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Ordinanza — n. 12111/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exclusion of criminal liability and broader mitigating circumstances, but the court found these arguments constituted mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the appellant's status and conduct was legally sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or requests for re-evaluation of evidence are inadmissible in legality proceedings, as the supreme court reviews only legal errors, not the factual assessment of the lower court.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints legality review exclusion of liability mitigating circumstances sanzione sproporzionata risarcimento per atto illecito grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Romano Baldanzi, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Romano Baldanzi, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDANZI ROMANO nato a CAGLIARI il 10/12/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Romano Baldanzi, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di una rilettura minimalistica del fatto, mentre la sentenza impugnata ha dato compiutamente atto di un qualificato profilo di pericolo in concreto, ricondotto non irragionevolmente allo status di pregiudicato del ricorrente ed al porto del distintivo in luogo pubblico, in tal modo esplicitando l'esito di una complessiva valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, il riferimento alla presenza di precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi