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Ordinanza — n. 12109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints lacking legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the factual basis for drug possession charges and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they consisted only of factual grievances without specific legal arguments, which are not admissible in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or lack specific legal arguments, as the court's role is limited to verifying the correctness of legal reasoning rather than re-evaluating facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
final review proceedings inadmissible appeal factual complaints lack of specificity drug possession charges mitigating circumstances legal reasoning imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
6 sulla esclusione, ampiamente argomentata, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILECCE IVAN nato a TRANI il 15/01/1994 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Ivan Dilecce per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, contestato al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, intese ad attribuire una lettura alternativa al rinvenimento di strumenti atti al taglio ed al peso della sostanza stupefacente; Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna del Lecce per il reato di cui all'art. 455 cod. pen, contestato al capo b), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, fondata sulla pluralità dei reperti, la custodia nel portafogli e l'omessa indicazione della fonte, oltre che sulle dichiarazioni dello stesso imputato, e pag. 6 sulla esclusione, ampiamente argomentata, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Considerato che il punto del terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estens