Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty issues via appellate settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had previously waived the right to challenge the penalty through a settlement agreement at the appellate level. The applicant argued for a reduction of the sentence for aggravated injuries and threats, claiming violations of law regarding sentencing increments. The Court ruled that the procedural device of a penalty agreement creates preclusive effects, barring unilateral modification of the agreed terms in a subsequent appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The power of disposition granted by the penalty agreement under Art. 599-bis c.p.p. creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals against the agreed penalty measure inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
penalty agreement waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility procedural waiver allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Armand Shalari chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 20 settembre 2019 del Tribunale insede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHALARI ARMAND nato il 07/01/1981 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle 1-5à-di-3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Armand Shalari chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 20 settembre 2019 del Tribunale insede, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di lesioni aggravate e minacce. Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed agli incrementi disposti per la continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il P