Court dismisses appeal as mere factual complaints require inadmissible re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by the Pisciotto sisters inadmissible, ruling that their arguments constituted mere factual complaints rather than legal challenges. The court rejected their attempt to re-evaluate witness testimony regarding threats against Gaspare Pisciotto, noting such re-evaluation is prohibited in proceedings of legality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in proceedings of legality are inadmissible if they consist of mere factual complaints or require a re-evaluation of evidence, as the court of appeal's assessment of the probative value of testimony is final and binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISCIOTTO LAURA nato a ERICE il 06/10/1995 PISCIOTTO SILVIA nato a ERICE il 06/10/1995 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; CL udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di Laura Pisciotto e Silvia Pisciotto, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle predette per il reato di minacce, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che - riportando interi stralci delle deposizioni testimoniali - richiedono a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che l'argomento inteso alla contestazione della destinazione a Gaspare Pisciotto delle profferite espressioni è, del pari, frutto di una lettura alternativa e soggettiva del compendio probatorio, respinta dal giudice del merito con motivazione incensurabile;
Ritenuto che, nel contestare la portata intimidatoria delle incontestate espressioni, le ricorrenti svolgono ulteriori censure di merito, e non si confrontano con la valutazione ex ante, postulata dalla natura di reato di pericolo della fattispecie contestata (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi