Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding non-punishment and sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Nappa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the denial of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code manifestly unfounded because the lower court correctly assessed the offender's capacity to commit crimes rather than habitual presence. Similarly, the second ground contesting the sentencing reduction was rejected as the imposed penalty was already below the statutory minimum for the consummated offense. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required by Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court's assessment of the offender's capacity to delinquene is correct and the sentencing reduction has already resulted in a penalty below the statutory minimum.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPA MIRKO nato a PALERMO il 25/11/1996 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (J.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mirko Nappa, con il quale si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in riferimento al reato di tentato furto aggravato in concorso, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reputato ostativa non l'abitualità - che non è integrata dall'esistenza di un unico precedente - bensì la capacità a delinquere dell'imputato, come emerge dalle modalità della condotta esposte nella sentenza di primo grado (sequestro di fiamma ossidrica, chiave inglese, tenaglia; pluralità degli agenti in concorso) (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097); rilievo solo genericamente contrastato con il ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riduzione della commisurazione della pena per il contestato tentativo, è, del pari, manifestamente infondato, risultando irrogata, all'esito del giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee e della diminuzione per il rito, una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato consumato, risultando, all'evidenza, la pena base già rapportata all'art. 56 cod. pen. in misura non superiore alla media, con conseguente sufficienza del riferimento agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres