Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and generic assertions regarding non-prosecution and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lorenzo Cardamone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cardamone challenged the lower court's denial of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and the refusal of conditional sentence suspension, arguing that the fine amount caused irreparable harm and that the crime had expired. The court rejected these arguments as either merely repetitive of previously dismissed points, generic assertions without factual contrast, or manifestly unfounded regarding prescription, noting the appellant himself acknowledged the completion of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing already examined points or if it consists of generic assertions that do not substantively contest the factual basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDAMONE LORENZO nato a PETILIA POLICASTRO il 14/09/1964 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; CL
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Cardamone, che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, laddove viene reputato ostativo l'importo dell'assegno emesso ed il successivo mancato ristoro del beneficiario, con conseguente danno non lieve); Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, è generico e meramente assertivo, non contrastando il ricorrente la circostanza, ritenuta ostativa, della previa duplice concessione del beneficio;
Rilevato che il terzo motivo, con il quale si deduce la intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato, posto che è lo stesso ricorrente a rappresentare il compimento del termine in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata (ex multis Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente