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Ordinanza — n. 12104/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding a DVD evidence item.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the court failed to evaluate a DVD as exculpatory evidence but did not specify how this omission would have altered the decision. The court ruled that the appeal was generic and unamendable because the critical arguments regarding the facts and law were not explicitly detailed in the original appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific and arguable, requiring the appellant to explicitly articulate the critical points regarding the facts or law of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Court of Cassazione exculpatory evidence procedural defect prove irrilevanti carenza di credibilità oggettiva allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MASSIMO nato a COSENZA il 28/06/1972 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa valutazione di una prova a discarico (reperto in formato DVD), è del tutto generico, omettendo il ricorrente anche solo di rappresentare quale decisivo elemento probatorio, rimasto invece ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, favorevole all'imputato; in tal modo, il ricorso si rivela del tutto aspecifico - e non emendabile attraverso la memoria trasmessa per l'odierna udienza - in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che risulta pervenuto "controricorso della persona offesa Vienna Zaccarelli", con allegata notula, ma che la stessa, in quanto non costituita parte civile, non ha diritto alla rifusione delle spese relative al presente grado di legittimità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile la richiesta di spese nell'interesse di Zaccarelli Vienna. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre