Ordinanza — n. 12103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFIOTI ANTONIO nato a CROTONE il 02/02/1970 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Marafioti per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è del tutto generico, poiché non enuclea alcuna censura al percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la valutazione probatoria posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato, contestato sub specie di alterazione dei consumi, e pagg. 4-5 sulle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., ritenute sussistenti in adesione alla giurisprudenza di questa Corte);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, in presenza dell'irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAFIOTI ANTONIO nato a CROTONE il 02/02/1970 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Marafioti per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è del tutto generico, poiché non enuclea alcuna censura al percorso giustificativo reso nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la valutazione probatoria posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato, contestato sub specie di alterazione dei consumi, e pagg. 4-5 sulle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen., ritenute sussistenti in adesione alla giurisprudenza di questa Corte);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico, in presenza dell'irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden