Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding false accusation charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required for a legality review. The appellant challenged the conviction for false accusation but offered only generic complaints rather than detailed arguments against the factual or legal basis of the lower court's decision. The court ruled that such vague objections do not meet the statutory requirement for specificity, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal for legality is inadmissible if the grounds are not specifically stated and argued, as the appellant must explicitly critique the factual or legal reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIAN ROSA (CUI 01HV9H3) nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Rosa Florian per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche ed irrilevanti, prospettando la ricorrente una sorta di giustificazione (interesse ad evitare il fermo) che non esclude, ma anzi conferma, la sussistenza del reato contestato. In tal modo, il ricorso si rivela del tutto aspecifico, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il President