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Ordinanza — n. 12100/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12100/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO FRANCESCA nato a CATANIA il 18/02/1978 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Francesca Calogero delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi riténuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, dove si evidenzia l'omessa allegazione di positivi indicatori, decisivi nel senso invocato, nel quadro dei precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, dove si evidenzia l'omessa allegazione di positivi indicatori, decisivi nel senso invocato, nel quadro dei precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e

Parole chiave

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circostanze attenuanti importanza del successo d'integrazione assistenza riabilitativa valutazione del reinserimento provvedimento sanitario d'integrazione assistenza ulteriore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO FRANCESCA nato a CATANIA il 18/02/1978 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Francesca Calogero delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi riténuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, dove si evidenzia l'omessa allegazione di positivi indicatori, decisivi nel senso invocato, nel quadro dei precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside e