Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds required by law in criminal liability review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was too generic to meet legal requirements. The appellant challenged the factual basis for a conviction of aggravated theft but failed to explicitly articulate specific criticisms against the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the burden of specificity lies with the appellant, leading to the dismissal of the request and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for review of legality is inadmissible if the grounds are too generic and fail to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNA SANTE nato a CANOSA DI PUGLIA il 01/11/1946 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sante Sansonna per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigli