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Ordinanza — n. 12098/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as ground is mere factual complaint, not a legal argument on motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12098/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the factual motivation of the lower court's liability declaration. The appellant argued against the correctness of the reasoning regarding aggravated personal injuries, but the court found this constituted mere factual complaints rather than a legal challenge to the motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the sole ground is a mere complaint on facts aimed at re-reading evidence, rather than a genuine control on the legal motivation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mere factual complaint control on motivation re-reading of evidence Court of Cassazione procedural costs aggravated personal injuries accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCA MARIANO nato a PALERMO il 28/10/1955 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso„ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Mariano Bucca per il reato di lesioni personali pluriaggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate alla rilettura della prova e non già al controllo sulla motivazione; Considerato che il motivo è, altresì, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente