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Ordinanza — n. 12097/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and insufficient sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Santonocito's appeal against the Court of Appeal of Catania inadmissible. The appellant argued against the factual basis for his aggravated theft conviction and the lack of general mitigating circumstances, but the court found these points to be mere complaints rather than legal arguments. Consequently, the appeal was rejected because the lower court provided sufficient reasoning for its sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or insufficient reasoning are inadmissible if the lower court's decision contains a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints rejection sentencing reasoning sufficiency aggravated theft conviction general mitigating circumstances furto aggravato furto di lieve entità crimine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANOCITO GIOVANNI nato a GIARRE il 12/03/1982 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giovanni Santonocito per il reato di furto aggravato in abitazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle modalità dell'identificazione); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ed è, comunque, aspecifico (si veda, in particolare, pag. 3, laddove è stata segnalata la determinazione della pena in misura inferiore al limite edittale in conseguenza di un errore di calcolo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I