Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper form and unsupported sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Paratore inadmissible and ordered him to pay court costs. Paratore challenged the aggravated sentencing for theft in a private residence, arguing for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the first ground introduced new assertions contrary to the appeal's title, while the second ground was deemed unfounded as the lower court correctly applied established jurisprudence regarding the theft amount and lack of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen; The appeal is inadmissible if it introduces new assertions of responsibility contrary to the appeal's title or if the lower court correctly applied established case law on sentencing mitigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARATORE ANTONIO (CUI 03GCEB4) nato a MESSINA il 19/07/1988 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonio Paratore, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato al medesimo per il reato di furto aggravato in luogo di privata dimora, è inammissibile: quanto al primo motivo, perché introduce cesure inedite in punto di affermazione della responsabilità, in contrasto evidente con la rubrica - che deduce vizio della motivazione in relazione a componenti del trattamento sanzionatorio - e con la sintesi dei motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, perché manifestamente infondato in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, per avere la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402), in presenza della sottrazione della somma di Euro 135,00 e di due telefoni cellulari di ultima generazione, e - quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche - perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare,.pag. 4, laddove, nel quadro dei precedenti e della recidiva, si è dato atto della mancata allegazione di positivi indicatori, valutabili nella prospettiva invocata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I r