Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all grounds for review. The appellant's first complaint regarding the conviction's motivation was dismissed as mere factual grievances, while the second argument on sentencing mitigation was deemed generic and lacking specific comparison. The court further found the remaining arguments on sentencing calculation and prescription to be manifestly unfounded based on established recidivism and statutory timelines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or generic arguments without specific confrontation with the court's reasoning are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI CARMELO nato a GELA il 25/08/1965 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Carmelo Palmieri per il reato di tentato furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, risultando ampiamente giustificate - pur all'esito dell'esclusione della contestata aggravante della violenza sulle cose - l'idoneità ed univocità degli atti (V. pag. 3, in riferimento non solo all'accesso alla proprietà privata, ma anche all'apprensione di una matassa di filo);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce mancanza di motivazione in riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la statuizione resa sul punto (che lo stesso ricorrente, peraltro, non disconosce), in conformità all'indirizzo ermeneutico di questa Corte, che richiede una valutazione del danno potenziale in termini di certa tenuità (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, ribadito con la memoria trasmessa dal difensore per l'odierna udienza, con il quale sono state formulate censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato: la pena è stata, difatti, determina in anni uno e mesi otto di reclusione operando - sulla pena base di anni uno di reclusione, determinata previa diminuzione di due terzi per il tentativo della pena di anni tre - l'aumento in misura di due terzi per la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.;
Considerato che il quarto motivo, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è, del pari, manifestamente infondato, in considerazione della contestata e ritenuta recidiva (anni quattro per il tentativo; aumentata ad anni sei e mesi otto per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; aumentata ex art. 161, comma secondo, cod. pen., con conseguente indicazione del termine di estinzione il 5 ottobre 2022); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q.
IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr