Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Negro's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. Negro argued against the factual basis for his conviction of aggravated theft, but the court found his complaints too generic and failed to explicitly articulate critical points regarding the first-instance decision. Consequently, the appeal was rejected, and Negro was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal for review of legality is inadmissible if the grounds are not specific, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNI nato a CANALE il 11/03/1956 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (4)„
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giovanni Negro per il reato di furto aggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche, in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore reside