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Ordinanza — n. 12092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARGONI SHARON nato a ANCONA il 17/01/1994 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo punto dell'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sharon Sargoni per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'identificazione operata dalla persona offesa nell'immediatezza e sul rinvenimento, nel camerino dal quale la medesima persona offesa era uscita di una giacca contenente le placche antitaccheggio dei reperti rinvenuti indosso all'imputata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo punto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Ritenuto che il terzo punto, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Parole chiave

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attenuazione della pena danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia diritto al risarcimento danni furto di lieve entità azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARGONI SHARON nato a ANCONA il 17/01/1994 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo punto dell'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sharon Sargoni per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'identificazione operata dalla persona offesa nell'immediatezza e sul rinvenimento, nel camerino dal quale la medesima persona offesa era uscita di una giacca contenente le placche antitaccheggio dei reperti rinvenuti indosso all'imputata);

Considerato che il secondo punto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Ritenuto che il terzo punto, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il C