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Ordinanza — n. 12091/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning in lower court's sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Francesco Berretta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Berretta challenged the first instance judgment for failing to grant generic mitigating circumstances based on the principle of proportionality. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient as it explicitly weighed the severity of the offense against the sanction, satisfying the established requirement for comparative judgments.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements in its balancing of mitigating circumstances, as required by consolidated case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances proportionality principle sentencing balance consolidated jurisprudence attenuazione della pena proporzionalità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA FRANCESCO nato a PARTINICO il 09/03/1947 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Francesco Berretta, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il giudizio di comparazione tra circostanze, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell'esito del bilanciamento, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 1, laddove si è valorizzata la proporzionalità del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto; rilievo non contrastato dalla prospettazione di elementi, in ipotesi disattesi, decisivi nella prospettiva invocata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il PTidente