Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to procedural defects and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Daniele and Luigi Buffa inadmissible. The court found the first appeal manifestly unfounded based on established case law regarding property possession and noted that the second and third appeals were either too assertive or lacked sufficient legal reasoning. Furthermore, the fourth appeal was rejected because the requested mitigating circumstance had already been granted in the first instance, and the prescription defense was barred by the timing of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 1 e n. 2 c.p.p.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: Appeals must be strictly legal and specific; generic factual re-litigation or requests for already-granted mitigating circumstances render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUFFA DANIELE nato a ERICE il 27/06/1985 BUFFA LUIGI nato a TRAPANI il 19/08/1976 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto a Daniele e Luigi Buffa è, da un lato, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446, relativamente all'impossessamento di beni attraverso l'introduzione in un garage) e, dall'altro, proposto fuori dei casi previsti dalla legge laddove, contestando la valutazione probatoria posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, di Daniele Buffa, svolge rilievi in fatto, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, sul contributo causale prestato da questi nella vigilanza del /ocus commissi delicti e nell'espletamento di mansioni di autista);
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta omessa motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è del tutto aspecifico e formulato in via del tutto assertiva, risultando invece puntualmente confutata la prospettazione difensiva, intesa ad attribuire la connotazione di res derelictae ai reperti trafugati (V. pag. 3); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, laddove si è rilevata l'inesistenza di positivi indicatori;
Ritenuto, che il quarto motivo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non considera che la predetta attenuante è stata già concessa in primo grado; Considerato che l'inammissibilità del ricorso osta al rilievo della prescrizione, maturata - per il solo Daniele Buffa - il 19 agosto 2020, dopo la deliberazione della sentenza impugnata;Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere este