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Ordinanza — n. 12089/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as non-punishment request not filed to merits judge under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12089/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was not submitted to the judge of merits. The appellant, Ivan Fèrriolo, challenged the denial of this specific plea regarding aggravated assault charges. The court ruled that such requests must be formally addressed to the trial judge, citing established precedent, thereby rejecting the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The request for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code must be formally presented to the judge of merits; failure to do so renders the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment plea Article 131-bis procedural inadmissibility judge of merits aggravated assault lesione al piede indennità per inconvenienze prestazioni per lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ivan Fèrriolo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ivan Fèrriolo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIRRIOLO IVAN nato a PALERMO il 25/10/1985 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ivan Fèrriolo, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di lesioni, aggravate dalla pluralità degli agenti in concorso, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto la relativa richiesta non risulta formulata al giudice del merito (ex multis Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente